In vigore il decreto legislativo "Trasparenza" per i siti della P.A.

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Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto legislativo n.33 /2013 riguardante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". A tal fine il Dipartimento della Funzione pubblica ha elaborato una nuova versione della Bussola della Trasparenza in modo da accompagnare le amministrazioni nell'adeguamento delle strutture dei siti web a partire dall'allegato A del Decreto legislativo n.33/2013.

Con il nuovo decreto è prevista, nei siti web istituzionali delle singole amministrazioni, una nuova sezione: "Amministrazione trasparente". In questa sezione la P.A. dovrà pubblicare tutte le informazioni relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, dalla fase del bando fino a quella dell'esecuzione dell'opera.

È previsto anche, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione degli atti di governo del territorio: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione e delle rispettive varianti. È previsto l'obbligo della pubblicazione: degli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, delle delibere di adozione o approvazione e dei relativi allegati tecnici.

L'obbligo inoltre riguarda la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente nonché' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica, in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, che comportino premialità edificatorie.

In caso di calamità e/o emergenze, è prevista la pubblicazione degli atti urgenti e straordinari adottati, che comportino deroghe alla legislazione vigente.

In base alle nuove disposizioni, infatti, sono stati ulteriormente aggravati gli obblighi di pubblicazione sui siti delle PA: non solo i dati relativi all'organizzazione degli uffici e i modelli - tra le altre - anche bilanci, informazioni relative a consulenze e contratti e le dichiarazioni patrimoniali degli organi di indirizzo politico.

Il tutto in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" in modo che i cittadini e i giornalisti possano facilmente orientarsi tra i siti dei diversi Enti.

Al fine di incentivare l'accesso e il riuso dei dati, il legislatore ha prescritto che queste informazioni debbano essere pubblicate come "Open Data" e debbano rimanere pubblicate - salvo tassative eccezioni - per cinque anni.

Importanti anche le sanzioni per gli Enti che non vi provvedano: responsabilità disciplinare, dirigenziale ed erariale (anche per danno all'immagine).

Ma non è tutto: il Decreto prevede che qualunque cittadino possa contestare - anche dinanzi al giudice amministrativo - la mancata pubblicazione di queste informazioni (c.d. diritto di accesso civico).

Appare evidente come il pieno rispetto delle norme presuppone un rigoroso lavoro di adempimento, che deve essere coordinato dalla nuova figura del "Responsabile della trasparenza".

Non si tratta di un lavoro semplice, considerando la complessità degli adempimenti e la circostanza per cui gli Enti devono provvedervi nel limite delle risorse disponibili.

Pubblicato sulla GU n.80 del 5-4-2013 il Decreto legislativo14 marzo 2013, n. 30

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013.

Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n.33

 

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