Scadenza casella PEC

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In base alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico c'è ancora tempo per mettersi in regola. Arriva dal ministero dello Sviluppo Economico la circolare con la quale si invitano le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Dal 13 settembre il certificato di malattia dei dipendenti viene trasmesso via PEC

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni stabilite dall'art. 25 della Legge 183/2010 (collegato lavoro), i datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino al 13 settembre 2011 (la scadenza è stata prorogata rispetto a quella iniziale del 18 giugno) per attivare le nuove procedure di ricezione telematica dei certificati medici dei propri lavoratori dipendenti.

Dotandovi di una casella PEC, come descritto nella circolare INPS n. 119 del 7 settembre 2010, potrete adempiere alla normativa in vigore, introducendo in azienda un servizio di elevata qualità.

Prossima scadenza, 29 novembre 2011

Si avvicina, anche per le società già costituite al 29/11/2008, la scadenza del termine per adempiere alla Legge che dispone l'obbligo di affiancare alla tradizionale sede fisica una sede elettronica, presso cui recapitare atti e documenti a valore legale.

L'articolo 16 c. 6 del Decreto Legge 185/08, convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2009, ha introdotto infatti l'obbligo per società, professionisti e Pubbliche Amministrazioni di istituire una versione virtuale della sede legale tramite la Posta Elettronica Certificata.

Per le società di nuova costituzione la PEC è immediatamente obbligatoria e deve essere comunicata contestualmente alla richiesta di iscrizione della società nel Registro Imprese, mentre per le società già costituite al 29/11/2008, la PEC dovrà essere comunicata al Registro Imprese entro e non oltre il 29 novembre 2011.

 

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ENTRO IL 29/11/2011 LE SOCIETÀ DEVONO COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AL REGISTRO IMPRESE

Le società costituite prima del 29/11/2008 devono, se non hanno ancora provveduto, comunicare e iscrivere il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) al Registro Imprese (art. 16, c. 6 del D.L. 185/2008, convertito nella legge 2/2009).


Il 29/11/2011 scade il termine di tre anni previsto per tale adempimento.
La richiesta di iscrizione della Pec può essere inviata con la firma digitale dell'intermediario e non sconta diritti di segreteria o imposta di bollo. Le imprese individuali non sono obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria e imposta di bollo e, comunque l'indirizzo Pec non viene certificato.
Il legale rappresentante dell'impresa può utilizzare l'apposita procedura semplificata per comunicare la Pec della società.
Gli altri soggetti (associazioni di categoria o professionisti) che comunicano la Pec per conto dell'impresa devono invece utilizzare Starweb.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso una circolare (n. 224402 del 25 novembre) con la quale invita le Camere di commercio a non applicare la sanzione da 103 a 1.032 euro prevista per le società che non comunicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) al Registro imprese entro la scadenza di martedì 29 novembre. Si tratta di una sorta di proroga, o più propriamente un rinvio, che, almeno secondo il ministero, dovrebbe durare «almeno fino all'inizio del nuovo anno». Consulta l'allegato.

 


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