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art-42-Legge-n-88-2009, art. 42 Legge n. 88/2009, 2250 del Codice Civile, 2630 Codice Civile

La "legge comunitaria 2008″ introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese. Inasprito - con sanzioni - l'obbligo di pubblicazione di informazioni legali negli atti, nella corrispondenza e nel sito web

Con l'entrata in vigore - il 29 luglio 2009 - dell'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge 7 luglio 2009 n. 88) viene modificato l'articolo 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.). Scatta l'obbligo anche per il sito web. Prevista l'introduzione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento. Prevista, inoltre, la facoltà di pubblicare nel Registro delle imprese atti in altra lingua della Comunità europea

Nuovi obblighi di pubblicità per le società - Modificato l'articolo 2250 Codice civile

L'articolo 42 della Legge Comunitaria 2008 introduce importanti innovazioni sulla pubblicità di specifiche informazioni negli atti e nella corrispondenza (ad es. fatture, contratti, lettere, ordinativi ecc.) delle società (sia di persone che di capitali). In particolare, vengono ripristinate e inasprite le sanzioni amministrative per l'omessa pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 2250 codice civile, relative a:

Informazioni oggetto di pubblicità negli atti e nella corrispondenza delle società (sia di persone che di capitali)

1) la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutte le tipologie di società);
2) il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le società di capitali);
3) lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutte le tipologie di società);
4) lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. "unipersonali").

La novità della pubblicazione sul sito web (obbligo previsto solo per le società di capitali)

Viene inoltre introdotto un nuovo obbligo (ma solo per le società di capitali) di pubblicare tali informazioni anche nei siti web delle società.

Le sanzioni

Rischiano sanzioni piuttosto corpose le società (sia di persone che di capitali) che non ottemperano alla pubblicazione delle citate informazioni negli atti e nella corrispondenza compreso - solo per le società di capitali - il sito web. La nuova legge prevede l'applicazione delle sanzioni già previste dall'articolo 2630 codice civile per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

Registro delle imprese "multilingue"

Per le società di capitali (S.r.l, S.p.A. e S.a.p.A) porte aperte al registro delle imprese "multilingue". Viene introdotta la facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del registro delle imprese, anche in altra lingua ufficiale delle Comunità europee con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, consigliamo a tutti i nostri clienti di aggiornare senza indugio i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. 

Fonte: Legge 7 luglio 2009, n. 88 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee  - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009. File allegato [estratto Gazzetta Ufficiale] PDF 149Kb.

 


Il nostro staff è a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 085.4516424 oppure web@goinfoteam.it

 


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