Un lustro all'immagine aziendale ed un obbligo per Pubbliche Amministrazioni dal 17 gennaio 2004
Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
La legge n°4 del 9 gennaio 2004, comunemente chiamata “Legge Stanca”, definisce i soggetti che devono garantire l'accessibilità dei propri siti e sistemi informatici, per garantirne il completo accesso anche a tutti coloro che necessitano di tecnologie assistive. Successivamente il decreto ministeriale dell’8 luglio 2005 definisce i 22 requisiti che i siti devono rispettare per ritenersi accessibili. Ad osservare la legge devono essere principalmente le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, le aziende municipalizzate regionali e le aziende appaltatrici di servizi informatici.
Infoteam Solution realizza Siti Internet Accessibili conformi alla Legge Stanca 2004, n.4
e Siti Web Validati conformi alle Linee Guida del W3C.
Avere un sito internet validato e accessible oggi non è un obbligo ma naturalmente oltre che dare lustro all'immagine aziendale, aumenta il raggio d'azione e l'efficacia del sito internet stesso, potendo reggiungere ulteriori potenziali clienti che magari hanno handicap fisici o che utilizzano sistemi operativi e browser particolari e che altrimenti non potrebbero visionare correttamente le vostre pagine web.
Diversa invece è la situazione dei siti internet di Comuni e Pubbliche Amministrazioni, per le quali la Legge n.4 del 2004 detta Legge Stanca, prevede l'obbligo di garantire l'accessibilità alle informazioni a tutti i cittadini compresi i portatori di handicap stabilendo delle specifiche linee guida.
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